CRONOLOGIA STORICA 38 frbbraro, Plunket fece, nella camera dei comuni ls preposta di prendere in considerazione quell’argomento. Peelt membro del ministero, rispose che la legge, escludendo i cattolici dal parlamento e dai consigli del re, non avea già pronunciato contr’ essi un disonore; eh’essa avea soltanto con ciò dichiaralo, che non erano atti a diriggere il governo di uno Stato, di cui è parte integrante la chiesa anglicana ; cercò poscia di provare che se i cattolici entrassero in gran numero nei consigli della nazione e del tc, non saprebbero resistere alla brama di ristabilire la loro chiesa nell’ antico splendore, e sembrargli pericoloso il discutere così grande questione. Lord Castlereagh, pensava che il pericolo a temersi dall’ ammettere nel parlamento gran numero di cattolici, fosse ben lontano, giacché quell’ammissione non si effettuerebbe, se non mercè una lenta progressione; non poter aver luogo il timore che la Gran Bretagna avesse in nessun tempo un re cattolico, e convenire di trattare i cattolici come gli altri dissidenti della chiesa anglicana; la loro ammissione perciò dover esser soggetta alle stesse regole, cioè a dire che il bill d’indennità annua, dovesse coprire tutte le incapacità di cui li colpiscono le leggi, esentuandoli dalle punizioni, cui sarebbero incorsi nell’accettare pubbliche funzioni. La proposta di Plunket, venne approvata con duecen-toventisette voti contra duecentoventuno. Per conseguenza, il 2 marzo, lesse egli una lista di risoluzioni tendenti a far rivocare alcune clausule inserite nel giuramento prescritto per godere di certe cariche, franchigie e prerogative civili; clausule puramente relative ad opinioni di speculazione e dogmatiche, che per nulla riguardavano la fedeltà e il dovere dei sudditi. Propose pure Plunket, che nel giuramento di supremazia si inserissero spiegazioni concernenti la parola spirituale in esso contenuta, lo che induceva i cattolici a ricusare di prestarlo; finalmente dovea accompagnarsi l’atto, con quelle eccezioni e provvedimenti che fossero giudicati necessarii per conservare senz’alterazione la successione protestante al trono, per garantire i diritti e la libertà dei sudditi e mantenere intatte le chiese episcopali e protestanti d’Inghilterra, di Scozia e d’Irlanda, mercè la loro dottrina, governo, e disciplina.