DEL REGNO DEI PAESI CASSI sede, e questa cciemonia vien celebrata colla più imponente solennità. ® Il 14 ottobre, la società istituita per soccorrere a "li asfissiati, dà la relazione del suo operato in mezzo secolo, epoca della sua [orinazione: e questo rapporto, del più alto interesse, vidi letto in presenza di S. IVI., che si degnò assistere a questa interessante seduta. A questi giorni, le persecuzioni, già incominciate contro il principe di Broglio, vescovo di Gand, continuavano con un accanimento che l’esilio volontario del prelato avrebbe dovuto almeno moderare. Il 7 ottobre, era stato citato a comparire davanti al consigliere incaricato della formazione del processo. Le due accuse che se gli rinfacciavano erano: i.° di avere, nell’agosto del i8i5, con uno scritto intitolato Jugcment dottrinai, criticato e censurato un atto della autorità pubblica, e di aver provocato la disobbedienza a questo atto: 2.0 di aver, dal i8i5, ed in ispecie nel 1816 e posteriormente, mantenuto sopra materie religiose corrispondenze con una corte straniera, senza averne in antecedenza informato il direttore generale dei culti ed averne ottenuta facoltà; le quali corrispondenze erano state seguite dalla pubblicazione di due bolle e di un breve del papa senza placeat e senza visto. Questi due punti di accusa parvero debolissimi agli uomini scevri di prevenzioni. Infatti, giusta la legge fondamentale, ognuno ha diritto di censurare gli atti del governo, e ciò non vuol dir per nulla provocare direttamente la disobbedienza a questi atti, ma bensì scoprirne i difetti e la il legalità. Secondariamente, non fu mai vietato ai vescovi il consultare la santa sede sui punti di dottrina, e non fu fatto un delitto al vescovo di Namur, di aver trasmesso al cardinale Consalvi la sua pastorale sulle preghiere pel re e pel felice parto della principessa di Oran-ge. Finalmente le bolle ed i brevi del papa, non versanti che su punti di dottrina, non furono giammai sottoposti alla autorità temporale; e, supponendo pure che le due bolle ed il breve di cui si tratta fossero stati soggetti a tal formalità, la pubblicazione che se*ne fece non potea riguardare clic lo stampatore. D’ altronde un vizio di forma non ha mai costituito una colpa, c molto meno un crimine, quando gli scritti pubblicati non attaccano direttamente l’ordine pub-T.'VII ’P. III.' 20 *•