# DELL’ IMPERO DI AUSTRIA 39i tolleranza religiosa: i giudei principiano ad essere per tutto considerati, come gli altri cittadini; le avvilienti distinzioni che li teneano, si può dire, separati dalla società, insensibilmente spariscono. Il 22 gennaro, l’elettore di Salsburgo sopprime, ne’suoi stati, l’imposta percetta sopra gli ebrei: questa imposta, era probabilmente quella che si chiamava il pie’forcuto, dalla quale i giudei venivano assimilati ai porci, per l’introduzione de’quali esigevasi, nelle città, il dazio consumo municipale. 26 gennaro. Nei collegi cattolici dell’Ungheria e della Germania meridionale sono stabiliti ispettori, chiamati eu-phorlatores, il cui incarico è di sopravegliare, perchè i prin-cipii della religione vengano profondamente impressi nel cuore degli allievi. E severamente interdetta ogni critica, anco ¡storica, delle opere che riguardano la fede. A Vienna il corso di logica, metafisica e fisica non vien fatto che in latino. Nessuno può dare a’suoi figli un maestro particolare, senza il permesso della università; ogni contravvenzione toglie ai fanciulli la carriera a’pubblichi impieghi. 27 gennaro. Di Larochefoucauld, nuovo ambasciatore di Francia presso l’imperadore di Austria, giunge a Vienna. I montenegrini cessano di turbare le frontiere della Dalmazia. Tanta è l’armonia con essi, che consegnano i disertori alle truppe austriache e le provvedono abbonde-volmente di viveri. Questa fortunata mutazione si attribuisce alle prudenti misure del luogotenente generale de-Brody, incaricato della organizzazione della Dalmazia ed Albania. i.° febbraro. Una patente imperiale, determina il nuovo sistema della coscrizione militare negli stati ereditari! di Austria, indica i diversi circondar» di coscrizione ed i mezzi per la facilitarne l’esecuzione. 4- febbraro. Il conte di Sternberg-Manderscheid, volendo ricuperare una parte delle sue rendite, sequestrate dalla corte di Vienna, le vende il contado di Weissenau in Svevia. Questo contado, altre volte abbazìa, era stato concesso alla casa di Sternberg per l’articolo 24 del recesso i8o3 : ma il capo supremo dell’impero, si era attribuito, in forza di un diritto di épave (cose che non han-