DEI Rii D’INGHILTERRA >37 i principi scomunicati dal papa, da un concilio o qualsiasi altra autorità della corte di Roma, o qualunque altra che siasi, possano essere deposti od assassinati dai lor sudditi o da chiunque siasi persona, e prometto non nutrire, man« tenere o favorire veruna opinione di tal natura, od altra qualsiasi contraria a quanto è espresso nella presente dichiarazione; e dichiaro di non credere che il papa di Roma o verun altro principe, prelato, stato o potentato straniero abbia o debba aver in questo regno direttamente od indirettamente veruna giurisdizione, potere, superiorità o preminenza temporaria o civile; e discredo, nego ed abiuro solennemente ogni intenzione di sovvertire la chiesa anglicana attuale per sostituirvi la cattolica romana ; giuro so-lennenfente di non esercitar mai verun privilegio pel quale io abbia od aver possa diritti per turbare la religione protestante o il governo di quel regno, e giuro, professo e solennemente dichiaro alla presenza di Dio, di fare la presente dichiarazione e ciascuna delle sue parti nel senso semplice e ordinario delle parole di questo giuramento, senza veruna evasione, equivoco o restrizione mentale qualunque, senza veruna dispensa accordata dal papa od altra autorità della corte romana od una persona qualunque, e senza credere eh’ io sia o possa essere dinnanzi a Dio o gli uomini, assolto da tale dichiarazione o da veruna delle sue parti, benché il papa o qualunque altra persona od autorità qualsiasi abrogasse il giuramento e lo dichiarasse nullo e non avvenuto. Così Dio mi aiuti. » Qualunque persona prestando un tal giuramento potea pretendere a tutti gli impieghi c franchigie annessevi, uniformandosi ai giuramenti precedentemente richiesti: gl’impieghi ecclesiastici, e ciò che vi dipendeva, non erano compresi in quella categoria; finalmente un cattolico non potea aspirare a divenire, nè vice-rè d’Irlanda, nè cancelliere della Gran Bretagna e d’Irlanda. Disposizioni posteriori regolavano, quanto concerneva la nomina alle dignità ecclesiastiche della chiesa cattolica d’Irlanda, e le relazioni tra quell’ isola e la corte di Roma; una commissione di vescovi cattolici, nominata dal re e ri-vocabile a piacere, formava un consiglio incaricato del-P.' III.* T.° VII." q*