DEI HE D’INGHILTERRA 89 dell’Europa all’est del Capo di Buona Speranza era stato di ccntonove mila quattrocentottanta lire ; e quello nel 1822 ammontava a un milione centoventimila trecentotren-tacinque lire.» Trionfò, soggiunse Whitmore, il più straordinario del genio e dell’industria, rammentato negli annali di commercio.» Se non che avendo siffatto trionfo distrutto interamente le manifatture dell’ India e annientito, almeno nelle vicinanze del paesi soggetti alla Gran Bretagna il commercio che facevasi sino dall’antichità più rimota, iacea quindi duopo di porre a portata gli Hindous di trafficare la loro industria in altra forma e non rifiutare le lor produzioni. Conchiuse perciò Whitmore per l’abolizione di uà' diritto ingiusto e contrario agl’interessi della metropoli e per l’adozione di nuove misure onde aumentare il commercio della Gran Bretagna e quello dell’india, che a lui sembrava ancora nell’infanzia. Benché ei non fosse d’avviso i coloni delle Antillc potessero produrre un titolo legale pec aver diritto al privilegio di cui godevano, credeva però che ove si avessero qualche motivo di lagno, perchè la coltivazione coll’opera di schiavi fosse la più dispendiosa, e sino a che esistesse la schiavitù, non potessero sostenere la concorrenza coi paesi che non occupavano se non uomini liberi e finì col proporre si nominasse un comitato per l’ esame dei dazii imposti sugli zuccheri dell’Indie orientali e delle Antillc. Combattè Ellis tale mozione; energicamente sostenendo il privilegio delle colonie delle Antille ed allegando tenervi la Gran Bretagna a frutto cento milioni di lire e negoziare circa due milioni di lire annualmente, lo che era di molto superiore al suo commercio coll’india. La mozione di Whit-morc fu perciò rigettata con centoscssantun voti contra tren-taquattro. Le leggi, conosciute sotto il nome di alti di Spital/ields dal nome del quartiere di Londra ove stanno le fabbriche di seterie, vietavano ai padroni di diminuire arbitrariamente il prezzo della man d’opera, senza l’assenso dei magistrati; d’impiegare i lor capitali altrove che nelle lor fabbriche od apporre tanto nella direzione, quanto nella disciplina dei loro opifizii, condizioni restrittive poco conformi al sistema della libertà di commercio e pregiudicievoli ai fabbricatori, P.r HI.* T.° VII/* 6*