— 126 — Dall’ epoca più remota la República ebbe le più sottili precauzioni per assicurarsi dell’ onoratezza e della indipendenza de’ suoi inviati e, non che altro, della loro popolarità. La legge proibiva a un veneto ambasciatore d’ accettare anche il presente più piccolo dal monarca a cui era già stato spedito (1) ; vietavagli di condur seco la moglie (quantunque in tempi a noi più vicini siasi talor derogato a questo comando) ; e gl’ imponeva 1’ obbligo espresso di condur seco un cuoco. Un decreto del Maggior Consiglio, a dì 22 Decembre 1268, prescrive : et si crit tantum itnus habeat unum cocum. L’ ambasciatore veneziano era sempre patrizio ; ed, a tenore di legge, il secretario doveva appartenere alla classe più elevata del popolo, cioè dire all’ ordine dei secretar! (2). (1) Seguendo il costume dei tempi, si offrivano presenti e si accèttavano sempre dai veneti ambasciatori ; ma questi presenti dovevano essere consegnati alla Signoria, subito che gli ambasciatori fossero ritornati. E nondimeno talvolta si permetteva loro di conservarli. Così, nel Decembre 1523, quando l’ambasciatore Surian domandò di tenersi le cinquecento corone d’oro che gli erano state donate da Enrico Vili, esse gli furono concedute, attesi i gravi dispendi che aveva sostenuto nei viaggi, attraversando il Canale col Re e il Cardinale ecc. Il Decreto che proibiva di ricever presenti ò dato a dì 23 Settembre 1257. Quanto segue è tratto dal libro Fra-ctus, facc. 59 od 89 (il numero delle pagine è doppio) : Item teneantur eodem sacramento dare et consignare in redditu suo omnia dona et omncs gratias quce sibi vel aliis pro eis facte fuerint in ipsis ambaxariis et legacionibus, psentes victualias q commederint in ipsis ambaxariis et legacionibus et excepto quod possint rettinere de dictis victulibus ( sic ) tantum quod 'caleat solidos XI. (2) Qui ¡a cosa sarebbe, a parer mio, annunciata in modo troppo assoluto. Non tutti gli agenti diplomatici della República