E LE SOVVENZIONI DELLO STATO. 33 steranno i loro vantaggi troveranno adito anche nei villaggi in condizioni più difficili. A senso del § 36 della legge provinciale 29 dicembre 1871 sulle scuole popolari, ogni scuola popolare nelle campagne deve essere provveduta d’ un orto per iscopi agrari. Ottenuta 1’ osservanza di questa legge a mezzo dell’ eccelso i. r. Consiglio scolastico provinciale e senza alcun sacrifizio nel massimo numero dei Comuni per le grandi estese di terreni incolti che possiedono, si avrà un utilissimo mezzo d’istruzione per le scuole agrarie di completamento, e dove anche per deficienza di mezzi o per altre cause non si potesse aggregare questa alla scuola popolare, l’orto nelle mani del maestro o del parroco istruito nell’ agricoltura, sarà una scuola di una migliore lavorazione del terreno, un vivaio di sementi e di piante di qualità più eletta. Per dar vita nella nostra provincia a queste scuole, è mio avviso, che le prime istituite si sostenessero per 6 od 8 anni dal fondo delle sovvenzioni per 1’ agricoltura, ed è certo, che la Rappresentanza provinciale ed i Comuni non mancheranno di sussidiarle più tardi e crearne delle nuove quando si saranno persuasi della loro utilità. Per questa istruzione d’ ordinario si rimunerano i maestri ed i parroci con fior. 50, e si concedono importi di fior. 30 per 1’ acquisto dei mezzi d’istruzione. Dal fondo delle sovvenzioni, se anche si sussidiassero