106 APPENDICE. autorizza il cassiere a pagare le quote spettanti ai soci a titolo d’acconti pel loro contributo d’ uva, i quali acconti vengono dal segretario iscritti nel libro maestro alla partita d’ ogni socio. IX. — Conto finale e ripartizione degli utili. § 31.—Il ricavato dello smercio cumulativo, sì al minuto che al-l’ingrosso, dei prodotti dell’uva entra nella cassa sociale, e costituisce la rendita lorda'. § 32. — Ultimata la vendita di tutti i prodotti dell’uva dell’ annata, il presidente col concorso del segretario e del cassiere apparecchia il conto finale. Se questa vendita non fu ultimata sino alla fine di giugno, il presidente col concorso del segretario e del cassiere, prepara nella prima metà di luglio il conto finale per que’prodotti che finoaquel-l’epoca furono venduti. In base ai registri viene desunta 1’ entrata e 1’ uscita, e quindi la rendita netta ripartibile fra i soci. Detraendo dalla tangente spettante ad ogni socio gli acconti già avuti e le eventuali anticipazioni percepite, residua la quota di ognuno. § 33. — Il Comitato esamina il conto finale e la ripartizione degli utili, ed espone l’uno e 1’ altro per otto giorni alla pubblica ispezione nella cantina sociale, cpll’ invito d’insinuare alla presidenza gli eventuali reclami entro otto giorni, scorsi i quali viene convocata l’Adunanza generale. § 34. — L’Adunanza generale approva il conto finale e la ripartizione degli utili, in conseguenza di che il presidente ordina al cassiere il pagamento della quota spettante ad ogni socio, da farsi entro i prossimi tre giorni. § 35. — Nel caso venissero portati per parte di qualche socio reclami in tempo utile, e tali da importare un’ alterazione nel riparto degli utili, viene sospeso il pagamento delle quote e sottoposto il conto all’ esame di due revisori nominati dall’ Adunanza generale. § 30. — Nel caso poi insorgessero delle controversie in punto d’interesse fra un socio e la Società stessa, per motivi non ' contemplati dallo Statuto, e tali da poter alterare la ripartizione degli utili, viene egualmente sospeso il pagamento delle quote e sottoposta la questione al giudizio inappellabile di tre arbitri, da scegliersi uno dall’Adunanza generale, l’altro dal querelante ed il terzo dalla Rappresentanza comunale, e questo fra gli estranei alla Società. § 37. — Tanto i revisori quanto gli arbitri devono presentare il loro operato all’ Adunanza generale convocata a nuova sessione otto giorni dopo la precedente; dopo la quale viene confermata o modificata la ripartizione, ed indi eseguito il pagamento delle quote ai singoli soci entro i tre giorni successivi.