APPENDICE. 95 in cui seguirono, fino al giorno del riparto sugli utili, e va messo a carico dei sovvenzionati. Il Comitato può accordare o negare queste anticipazioni a seconda delle circostanze. IX. — Conto finale e ripartizione degli utili. § 34. — Il ricavato dallo smercio cumulativo, sì al minuto che al-l’ingrosso, dei prodotti del latte, entra nella cassa sociale e costituisce la rendita lorda. La ripartizione degli utili non può quindi seguire prima che sia stata ultimata la vendita di tutti i prodotti della stagione del caseificio. § 35. — Ultimata questa vendita, il presidente col concorso del segretario e del cassiere ammannisce il conto finale. In base ai registri da tenersi a norma del Regolamento interno viene desunta 1’ entrata e l’uscita, e quindi la rendita netta riparti-bile fra i soci. Detraendo dalla tangente spettante ad ogni socio gli acconti già avuti in generi ed in denaro, e le eventuali anticipazioni percepite, residua la quota di ognuno. § 36. — Il Comitato esamina il conto finale e la ripartizione degli utili, ed espone l’uno e 1’ altro per otto giorni alla pubblica ispezione nella latteria sociale coll’ invito di insinuare alla presidenza gli eventuali reclami entro otto giorni, scorsi i quali viene convocata 1’ Adunanza generale alla sessione finale. § 37. — L’ Adunanza generale approva il conto finale, la ripartizione degli utili, in seguito a che il presidente ordina al cassiere il pagamento della quota spettante ad ogni socio, da farsi entro i prossimi tre giorni. § 38. — Nel caso venissero portati per parte di qualche socio reclami in tempo utile, e tali da importare un’ alterazione nella ripartizione degli utili, viene sospeso il pagamento delle quote e sottoposto il conto all’ esame di due revisori nominati dall’ Adunanza generale. § 39. — Nel caso poi insorgessero delle controversie in punto d’interesse fra un socio e la Società stessa, per motivi non contemplati, nè dallo Statuto, nè dal Regolamento interno, e tali da poter importare un’ alterazione nella ripartizione degli utili, viene egualmente sospeso il pagamento delle quote, e sottoposta la questione al giudizio inappellabile di tre arbitri, da scegliersi : uno dall’ Adunanza generale, 1’ altro dal querelante, ed il terzo dalla Rappresentanza comunale, e questo fra gli estranei alla Società. § 40. — Tanto i revisori quanto gli arbitri devono presentare il loro operato all’ Adunanza generale convocata a nuova sessione otto giorni dopo la precedente, in seguito alla quale viene confermata, o modificata la ripartizione, ed indi eseguito il pagamento delle quote ai singoli soci, entro i tre giorni successivi.