96 APPENDICE. X. — Durata e scioglimento della Società. § 41.—■ La Società è fondata a tempo indeterminato; col termine della stagione del caseificio non è sciolta, ma è solo sospesa la sua attività fino al principio della prossima stagione. La stagione del caseificio poi comincia ogni anno appena vengono insinuati al Comitato centocinquanta chilogrammi di latte al giorno, e continua finché il latte discende e si mantiene a questa minima quantità. L’Adunanza generale decide se il caseificio abhia, o no, a continuare, anche con minore quantità di latte per la durata dell’ anno intiero. Al principio d’ ogni stagione possono venire ammessi nuovi membri verso il pagamento della tassa d’ingresso. § 42.— Qualora l’Adunanza generale in base allo Statuto pronunciasse lo scioglimento della Società, il Comitato . passa alla vendita della latteria e del mobiliare, e divide il ricavato fra i soci in proporzione del numero delle tasse d’ingresso iscritte a loro nome nella matricola della Società, e consegna al Comune i registri dell’ ultima stagione per le eventuali verificazioni sulla passata amministrazione. REGOLAMENTO INTERNO. I. — Consegna del latte alla latteria. § 1. — Il latte verrà portato ad ore stabilite due volte al giorno, cioè, mattina e sera in recipienti di metallo chiusi, netti ed inodori. Il casaro peserà il latte, e lo noterà sul suo giornale a partita del proprietario, e sul libretto delle forniture del medesimo. § 2. — E dovere del casaro di rifiutare il latte portato troppo tardi, o in recipienti aperti e lordi, o che si mostrasse sanguigno o altrimenti infetto. § 3. — Resta parimenti escluso : a) Il latte di vacche comperate alla fiera, prima che non sieno state almeno per ventiquattro ore nella nuova stalla, e non sieno state munte almeno una volta per uso di famiglia; b) il latte munto nei primi sette giorni dopo la gestazione ; c) il latte di vacche affette da malattia. § 4. — Il latte di capra se viene ammesso dal Comitato deve venir portato in recipienti separato da quello di vacca, e deve come tale venire dichiarato all’ atto della consegna, ed annotato nel giornale del casaro.