PROGETTO DI NORME PER L’ISTITUZIONE DI SCUOLE AGRARIE DI COMPLETAMENTO.’ I. — Campo destinato per 1* istruzione agraria. § 1. — I Consigli scolastici distrettuali vegleranno, perchè, a senso della legge dell’impero 14 maggio 1869, § 63, e della legge provinciale 29 decembre 1871 § 36, ogni scuola sia provveduta dal rispettivo Comune di un campo, per iscopi agrari. Il campo conterrà almeno 1000 metri q. § 2. — Il campo nella consegna al Consiglio scolastico locale sarà munito di muro o di siepe, da impedirvi 1’ accesso agli animali ; sarà rivangato alla profondità almeno di mezzo metro, ed avrà una vasca per contenere almeno 60 ettolitri di acqua. § 3. — Il Comune pagherà l’imposta pel campo, e corrisponderà per qualunque aggravio stesse a carico dello stesso ; fornirà inoltre gli attrezzi necessari : due vanghe, due zappe, due rastrelli in ferro ed una carriuola. § 4. — Il Consiglio scolastico locale compilerà un piano per la coltura del campo, ed a mezzo del Consiglio scolastico distrettuale lo rassegnerà per 1’ approvazione al Consiglio scolastico provinciale. § 5. —TI maestro sarà il dirigente del campo, se nello stesso egli impartirà l’istruzione ; a lui spetteranno tutti i redditi derivanti dal campo, ma per questo egli dovrà sostenere tutte le spese, che non gravitano sul Comune. Il maestro potrà esigere a mezzo del Consiglio scolastico distrettuale dal suo successore l’indennità per le spese da lui incontrate nel campo, e che in breve ne daranno un corrispondente reddito. Il maestro terrà in buono stato gli attrezzi forniti dal Comune, e ne sarà responsabile per gli stessi. * 1 II progetto fu compilato sulle traceie delle disposizioni emesse dal Consiglio scolastico provinciale della Carinzia.