APPENDICE. 83 PROGETTO DELLO STATUTO DELLA SCUOLA AGRARIA INFERIORE PROVINCIALE. § 1. — Scopo della scuola. La Scuola agraria inferiore provinciale in........ha il compito : а) di abilitare giovani appartenenti principalmente allo stato degli agricoltori e dei medi possidenti ad un ordinamento e ad una direzione razionale della propria azienda rurale, o di educarli a bravi amministratori, sorveglianti ed impiegati subalterni ; б) di istruire praticamente lavoratori ; c) di contribuire in generale al miglioramento dell’ agricoltura nella Provincia. § 2. — Autorità per la sorveglianza. La Scuola agraria inferiore provinciale sta sotto la superiore direzione della Giunta provinciale. A questa compete la decisione in tutti gli affari, che si riferiscono alla Scuola ed all’ istruzione presso la stessa. La direzione immediata della Scuola è affidata al Direttore, il quale in ciò viene coadiuvato dai Maestri. Modificazioni dello Statuto possono deliberarsi soltanto dalla Dieta ; cangiamenti del piano d’istruzione, in quanto i medesimi non alterino le disposizioni organiche dello Statuto, soltanto dalla Giunta provinciale. § 3. — Ammissione degli scolari. ■ L’ ammissione degli scolari succede al principio dell’ anno scolastico. Per venir ammessi alla Scuola si richiedono : a) 1’ età di 15 anni compiuti ; b) 1’ adesione dei genitori o di chi ne fa le veci ; c) 1’ attestato assolutorio d’ una scuola popolare ; d) 1’ attestato dell’ autorità comunale intorno alla condotta morale ; e) 1’ attestato di sana costituzione fisica e di subita vaccinazione. Gli scolari pagano al principio d’ ogni semestre fior.....a titolo di tassa scolastica. Possono essere ammessi come scolari estraordinari alla frequentazione di singole lezioni, purché non ne provenga alcun disturbo, quei 6