476 CRONOLOGIA STORICA Tra le cose protette dal defunto, era la libertà della stampa. Pensava clic il bene cui essa produce fosse così essenziale alla prosperità di uno stalo,che, a malgrado gli a-husi che ponno risultarne, non trovava ragionevole d'in-ccpparla. Voleva che nel caso di delitto non si avesse a procedere se non dinanzi i tribunali. In ogni occasione si dichiarò contra Ja censura ed ogni altra misura tendente a diminuire il diritto di pubblicare i propri pensieri. Credeva soltanto che quando il reo era al servigio dello stato, si potesse destituii nelo, ove la manifestazione stampata de’suoi principii potesse portare conseguenze pericolose. Alcune sentenze pronunciate contra scritti giudicati colpevoli fecero luogo a querele sull’oscurità e mancanza di precisione nelle leggi riguardanti la stampa. In conseguenza si nominò una commissione l’anno 1797 perchè avesse ad esaminarle; gli uomini di cui era composta godevano la confidenza del pubblico. Mentre si si occupava di ciò, diversi accidenti influirono sulle sue deliberazioni. I traviamenti di alcuni scrittori, che al calmo linguaggio della ragione sostituivano le declamazioni dell’odio e del furore, vennero interpretati meno favorevolmente in alcuni paesi stranieri. L’iinpcrator Paolo, tutto bollore per ¡sradicare di Europa il giacobinismo, credette scorgerne traccie nei libelli e giornali della Danimarca. Fu opinione che le sue rimostranze abbiano contribuito a parecchie clausole dell’ c-ditto pubblicato il 27 settembre 1799. Si pronunciò pena di morte contra qualunque scrittore che provocasse un cambiamento alla costituzione dello stato, ovvero l’insurrezione; chiunque scrivesse contra il governo monarchico in generale, o contra le basi della religione naturale o del cristianesimo, bandito; punito colla detenzione chi offendesse le potenze amiche od alleate; posto a pane ed acqua per quattro o cinque giorni chi attaccasse la decenza e i costumi ; esaminate dal governo,che decidercbbesc vi fosse luogo a processila, le accuse contra i corpi amministrativi od i pubblici funzionarii.Ogni autore obbligato di porre il suo nome,titoli ed impiego in fronte alle sue opere; gli stampatori muniti «li patenti; obbligo di consegnare al capo della polizia un esemplare di giornali, gazzette ed opere comprese sotto la denominazione di opuscoli; libero nel rimanente ad ogni