DEL DUCATO DI MILANO 67 pur anche fosse ella educata in Milano. Il divisato maritaggio si elTettuò il i5 ottobre 1771 ; e il duca Francesco 111 non s’accorse pienamente del passo cui lo si aveva condotto se non quando l’arciduca Ferdinando andò a stabilirsi quale governatore uel ducato di Milano. Ferrara rimase al papa, ed Ercole Kiualdo, rccredutosi lilialmente delle sue prevenzioni conila la sposa', si mostrò disposto a farle giustizia; ma in un tempo in cui la sfortunata principessa non potea più né per lui nè per so stessa riparare il torto di una cosi clamorosa separazione. Anche sotto l’arciduca Ferdinando, come lo era sotto il duca di Modena, il conte Firman era sempre quegli che esercitava l’autorità in nome dell’imperatore, cioù a dire dirigeva la più parte degli affari c principalmente le finanze. C’era per altro in Milano un senato composto di un presidente e dicci senatori,che amministrava giustizia senz’appello in tutte le cause civili. Nel 1766 si istituì da Alalia Teresa un consiglio supremo d’economia e di commercio per giudicare egualmente senz’appello tutte le cause relative alle pubbliche ferme e alle monete. Finalmente esisteva per le finanze un tribunale ordinario composto di nove persone, compreso il presidente. 11 consiglio civico componevasi di sessanta decurioni, scelti tra l’alta nobiltà del paese; la loro carica era a vita, e trasmissibile anche di sovente ne’ loro figli. Quel consiglio presedeva a tutto ciò che interessava il mantenimento del buon ordine e la pubblica prosperità. Il primo uilìciale della città portava il titolo di vicario di provvigione; vegliava pel buon approvigionamenlo della città di Milano, e fissava il prezzo dei viveri. In virtù di un ordine emanato da Vienna nel 1767,51 conferì ad un magistrato stabilito a Milano la giurisdizione civile sugli ecclesiastici e loro beni,che altra volta era stata esercitata dai papi e dai vescovi. Nel tempo stesso si ordinò agli ecclesiastici di restituire tutti i fondi che aveano acquistato dal 1722 in poi, c vennero assoggettati alle stesse imposte degli altri cittadini. E più dopo iu vietato a tutti gli abitanti del Milanese, sia ecclesiastici, sia laici, di domandar veruna grazia alla corte di Roma synza la pcrmis-