DELL' OllDLNE DI MALTA 3Ò7 Articolo i. 1 cavalieri dell'ordine di S. Giovanni consegnano all'armata francese la città c i forti di Malta, rinunciando in favore della repubblica francese ai diritti di proprietà c sovranità loro spettanti sull'isola non clic su quella di Gozc e di Cornino. Articolo 2. La repubblica francese impiegherà la sua inihicnza nel congresso di Kastadt per procurare al gran-mastro un principato equivalente al perduto, di cui godrà vita sua durante: essa si obbliga frattanto a pagargli un’an-nua pensione di 3oo,ooo lire tornesi,oltre il pagamento di due annate di pensione a titolo d'indennità pel suo mobiliare. Durante {'intero suo soggiorno in Malta,continuerà a godere gli onori militari che riceveva. Articolo 3. I Francesi,cavalieri dell’ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, residenti attuai incute a Malta, che saranno ppr tali riconosciuti dal generale in capo, potranno ritornare alla loro patria, e il loro soggiorno a Malta sarà considerato come soggiorno fatto in Francia. La repubblica francese impiegherà i suoi buoni uffici presso le repubbliche cisalpina, ligure, romana ed elvetica acciò il presente articolo sia comune ai cavalieri di lor nazione. Articolo 4- Ea repubblica francese assegnerà un’annua pensione di franchi settecento ai cavalieri residenti attualmente a Malta,e di franchi mille ai cavalieri di oltre sessanta anni di età, ed interporrà i suoi uffici presso le repubbliche cisalpina, ligure, romana ed elvetica,perchè accordino simili pensioni ai cavalieri di loro nazione. Articolo 5. La repubblica francese s’interporrà presso altre potenze perchè conservino ai cavalieri di loro nazione l'esercizio dei loro diritti sui beni che ritrovansi nei loro stati. Articolo 6. I cavalieri conserveranno le lor proprietà particolari tanto, nell’isola di Malta che in quella del Goze. Articolo 7. Gli abitanti delle isole di Malta e del Goze continueranno ad avere come per l’innanzi il libero esercizio della religione cattolica romana; intatti rimarranno i loro privilegi e sostanze, nè saranno soggetti a veruna contribuzione straordinaria. Articolo 8. Tutti gli atti civili del governo dell’ordine conserveranno la loro validità.