APPENDICE 411 d'eleggibilità sarà quella di saper leggere in turco, e per quanto è possibile, scrivere in questa lingua. Ant. 69. — Le elezioni generali dei deputati hanno luogo ogni quattro anni. 11 mandato di ogni deputato non dura che quattro unni : ma è rieleggibile. Aut. 70. — Le elezioni generali incominciano, al più tardi, quattro mesi prima del 1* di novembre, che è la data fissata per la riunione della Camera. Art. 71. — Ogni membro della Camera dei Deputati rappresenta la totalità degli Ottomani, e non esclusivamente la circoscrizione che l'ha nominato. Art. 72. — Gli elettori sono tenuti a scegliere i loro deputati fra gli abitanti della provincia alla quale appartengono. Art. 73. — Nel caso di scioglimento della Camera per mezzo di un ¡radè imperiale, le elezioni generali debbono incominciare in tempo necessario perchè la Camera possa riunirsi di nuovo al più tardi nei sei mesi dalla data dello scioglimento. Art. 74. — In caso di morte, d'interdizione giudiziaria, di assenza prolungata, di perdita della qualità di deputato risultante da condanna, o d'accettazione di funzioni pubbliche, si procede alla sostituzione, conformemente alle prescrizioni della legge elettorale, e in tempo utile perchè il nuovo deputato (tossa esercitare il suo mandato al più tardi nella sezione seguente. Art. 75. — Il mandato dei deputati eletti per occupare un posto vacante non dura che fino alle elezioni generali. Art. 76. — Sarà corrisposto dal Tesoro ad ogni deputato ventimila piastre per Sessione e le spese di viaggio andata e ritorno. La cifra per queste spese sarà stabilita conformemente alle disposizioni del regolamento che regge le indennità di viaggio pagate ai funzionari civili dello Stato, e calcolate sulla base di uno stipendio mensile di cinque mila piastre. Art. 77. — 11 presidente e il vice presidente della Camera dei Deputati sono scelti da sua Maestà il Sultano, su una lista di nove candidati eletti dalla Camera, a maggiorali»! di voti, di cui tre per la presidenza, tre per la prima vice-presidenza, e tre per la seconda vice-presidenza. La nomina del presidente e del primo vice-presidente ha luogo per iradé imperiale. Art. 78. — Le sedute della Camera dei Deputati sono pubbliche. Tuttavia, la Camera potrà comporsi ili Comitato segreto «e la pro-|x»sta vien fatta dai Ministri o dal presidente, o dai quindici membri, e se questa proposta, e votata in comitato .«‘greto. Art. 79. — Nessun deputato può, durante la Sezione, essere arrestato o processato, salvo il caso di flagrante delitto, c dietro uua decisione presa dalla maggioranza della Camera che concede l'autorizzazione procedere. Art. 80. — La Camera dei Deputati discute i progetti di legge che le vengono sottomessi.