APPENDICE DHL L'ALTA CORTE. Aut. 92. — L’Alta Corte è composta di 30 membri, dei (jtiuli dieci senatori, dieei consiglieri di Stato, e dieci membri scelti fra i presidenti e i membri della Corte di Cassazione e della Corte d’Appello. Tutti i membri dell’Alta Corte sono designati dalla sorte. L’Alta Corte i* convocata per iradé e si riunisce al Senato. Le sue attribuzioni consistono nel giudicare : i ministri; 1 presidenti e i membri della Corte di Cassazione e tutte le altre persone accusate del delitto di lesa Maestà o di attentato contro la sicurezza dello Stato. Art. 93. — L’Alta Corte si compone di due Camere. La Camera d’accusa e la Camera di giudizio. La Camera d’accusa è formata di nove membri designati dalla sorte, e dei quali tre senatori, tre consiglieri di Stato e tre membri della Corte rii Cassazione e della Corte d’Appello. Art. 94. — Il rinvio alla Camera giudicante è pronunzialo dalla Camera d'accusa, alla maggioranza di due terzi de' suoi membri. I membri della Camera d’accusa non possono prendere parte alle deliberazioni della Camera giudicante. Art. 95’. — La Camera giudicante è composta da 21 membri, dei quali sette senatori, sette consiglieri di Stato, e sette membri della Corte di Cassazione o della Corte d’Appello. Giudica a maggioranza di due terzi dei suoi membri, e conformemente alle leggi in vigore, i processi che le sono rinviati dalla Camera d’accusa. I suoi giudicati sono inappellabili, e non vi è per essi ricorso in cassazione. DELLE FINANZE Art. 96. — Nessuna imposta a profitto dello Stato può essere stabilita o ripartita se non per legge. Art. 97. — Il bilancio registra le previsioni delle entrate e delle «pese dello Stato. Le imposte a profitto dello Stato sono regolate da questa legge, sia per la loro ripart izione che per ciò che riguarda il modo di percepirle. Art. 98. — Il voto e l’esame del bilancio da parte dell’Assemblea deve aver luogo articolo per articolo. Le tabelle annesse, relative ai particolari degli introiti c delle s|>ese, sono diviso in sezioni, capitoli e articoli, in conformità del modello stabilito dalla legge. Queste tabelle vengono votate capitolo per capitolo. Art. 99. — Il progetto di legge per il bilancio è sottoposto all’esame della Camera dei deputati, immediatamente dopo l’apertura della sessione, in modo da renderne possibile l’applicazione, dal principio dell’esercizio al quale si riferisce.