4 li! La cosimi rzioNK Qualunque proposta di modificazione presentata, sia dal Ministero, sia dall'ima «» dall’altra Camera, dovrà essere prima di lutto sottoposta alla Camera dui deputati. Se la proposta ò approvata a “ maggioranza di due terzi è trasmessa al Senato; Nel caso il Senato approvi, sarà sottoposta alla sanzione di S. M. il Sultano. Se è sanzionata da un iradé avrà quindi forza di legge. Qualunque disposizione della Costituzione per la quale è proposta una modificazione rimane in vigore fino a che la modificazione non ha avuto la sanzione imperiale. Art. 117. — L’interpretazione delle leggi è devoluta : Alla Corte di Cassazione per le leggi penali e civili; Al Consiglio di Stato per le leggi amministrative; Ed al Senato per le disposizioni relative alla Costituzione. Art. 118. — Tutte lo disposizioni delle leggi, usi e costumi attualmente in vigore continueranno ad essere applicate, fino a che non saranno state modificate dalle leggi o dai regolamenti. Art. 119. — L’istruzione provvisoria del 10 Chevai 1293 (23 ottobre 1876) che concerne l'Assemblea generale, cesserà di essere in vigore dal giorno della chiusura della prima sessione.