412 La costituzione Essa accetta, emenda, o rigetta, le disposizioni concernenti le finanze o la Costituzione. Essa esamina nei particolari le spese generali dello Stato comprese nella legge del bilancio e ne stabilisce il totale coi ministri. Essa stabilisce egualmente, d’accordo coi ministri, la somma e le modalità |h*t la ripartizione e la realizzazione delle entrate destinate a far fronte alle spese. DEL POTERE GIUDIZIARIO. Art. 81. — I giudici nominati conformemente allo leggi speciali in questa materia e muniti del brevetto di investitura (berat) sono inamovibili : ma possono dare le loro dimissioni. I-i promozione dei giudici nell’ordine gerarchico, il loro trasloco, il loro collocamento a riposo, la loro revoca in caso di condanna giudiziaria, sono sottoposte alle disposizioni della stessa legge. Questa legge stabilisce lo condizioni o le qualità richieste per esercitare le funzioni di giudico o le altre funzioni dell’ordine giudiziario. Art. 82. — Lo udienze di tutti i tribunali sono pubbliche. La pubblicazione dei giudizi è autorizzata. Tuttavia nei casi specificati dalla legge di tribunale può tenere le suo udienze a porte chiuse. Art. 83. — Ogni persona nell’interesse della sua difesa può fare usti dinnanzi ai tribunali dei mezzi consentiti dalla legge. Art. 84. — Il tribunale non può per qualsiasi pretesto rifiutarsi a giudicare una causa che sia di sua competenza. Non può nemmeno sospendere o rimandare un giudizio, quando ha cominciato a procedere, a meno che vi sia desistenza da parte di chi si è rivolto alla giustizia. Tuttavia, in materia penale, l’aziono pubblica continua ad esercitarsi conformemente alla legge, anche nel caso che il richiedente abbia desistito. Art. 85. — Ogni causa è giudicata dal tribunale competente. La cause fra i privati o lo Stato sono di competenza dei tribunali ordinari. Art. 86. — Nessuna ingerenza può essere esercitata nei tribunali. Art. 87. — Gli affari che riguardano il Cheti sono giudicati dai tribunali del Chcri : il giudizio degli affari civili è di competenza dei tribunali civili. Art. 88. — Le diverse categorìe di tribunali, la loro competenza, lo loro attribuzioni e gli emolumenti dei giudici sono regolati dalle leggi. Art. 89. — All'infuori dei tribunali ordinari, non possono essere istituiti sotto qualsiasi denominazione nè dei tribunali st mordi nari, nè delle commissioni speciali per giudicare affari speciali. Art. 90. — I giudici non possono cumulare la loro funzione di giudice con altre funzioni retribuite dallo Stato. Art. 91. — Saranno nominati dai procuratori imperiali incaricati di esercitare l’azione pubblica. Le loro attribuzioni e la loro gerarchia sono regolate dalla legge.