m La costituzione Art. 46. — Tutti i membri dcll’Assemblca generale, prestano giuramento di essere fedeli a Sua Maestà il Sultano e alla Patria, di osservare la Costituzione, di compiere il mandato ette loro è confidato e di astenersi da qualunque atto contrario ai loro doveri. 11 giuramento è prestato dui nuovi membri all’apertura della sessione, in presenza del Gran Vizir, c dopo l’apertura, in presenza dei rispettivi presidenti o in seduta pubblica della Camera della quale fanno parte. Art. 47. — 1 membri dell*Assemblea generale sono liberi nel manifestare le proprie opinioni e nel dare il loro voto. Non possono essere legati da istruzioni o da promesse, nè influenzati dalle minaccie. Non possono essere processati per le opinioni o voti emessi durante le deliberazioni della Camera della quale fanno parte, a meno che non abbiano contravvenuto al regolamento interno della Camera; nel qual caso a chi ha mancato vengono applicate le disposizioni stabilite dal regolamento. Art. 48. — Ogni membro dell’Assemblea generale che, alla maggioranza assoluta di due terzi della Camera della quale fa parte, è accusato dì tradimento, di tentativo di violazione della Costituzione o di concussione, o che ò stato colpito legalmente di una condanna al carcere o all’esilio, cessa di essere senatore o deputato. Il giudizio e l’applicazione della pena appartengono al tribunale competente. Art. 49. —- Ogni membro ddl’Assemblea generale dà personalmente il suo voto. Un diritto di astenersi al momento del voto. Art. 50. — Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. Art. 51. — Nessuna deliberazione può essere presa, nell’una e nell’altra Camera, se non si trova riunita la metà più uno dei suoi membri. Tranne i casi nei quali è richiesta la maggioranza di duo terzi di voti, tutte le risoluzioni sono prese alla maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso in cui i voti fossero pari, decide il voto del Presidente. Art. 52. — Qualunque petizione relativa a interessi privati, presentata all’una o all’altra Camera, è respinta, se le ricerche alle quali ha dato luogo hanno avuto per resultato di constatare che chi l’ha presentata, non si ò rivolto prima ai funzionari pubblici cui la domanda concerne, o nU’antorità dalla quale tali funzionari dipendono. Art. 53. — L’iniziativa dello proposte di legge, o per modificare una legge esistente, appartiene al Ministero. Il Senato e la Camera dei deputati possono però chiedere una nuova legge o la modificazione di una legge esistente su materie comprese nelle loro attribuzioni. In questo caso, la domanda è sottoposta dal Gran Vizir a Sua Maestà il Sultano, e, se si crede opportuno, il Consiglio di Stato è incaricato, in virtù di un iradé imperiale, di preparare il progetto di legge che forma l’oggetto della proposta, sulle informazioni e gli schiarimenti dati dagli uffici competenti.