APPENDICE *405 Nessuna espropriazione può essere fatta so non per causa di pubblica utilità, legalmente constatata e contro il pagamento, in conformità della legge, del valore dell'immobile da espropriare. Akt. 22. — 11 domicilio ò inviolabile. L'autorità non può penetrare con la forza nel domicilio di chicchessia, se non nei casi determinati dalla legge. Akt. 23. — Nessuno può essere costretto a comparire davanti a un tribunale che non sia il tribunale competente e secondo la legge di procedura elio sarà promulgata. Art. 24. — La confisca dei beni, la corvée e il Djerimé (esazione sotto forma di penalità pecuniaria) sono vietate. Tuttavia, le contribuzioni prelevate in tempo di guerra e le misure rese necessarie dallo stato di guerra fanno ecgpzione a ciucile disposizioni. Art. 25. —■ J1 Nessuna somma di denaro può essere percepita a titolo di imposta o di tassa o sotto