APPENDICE. COSTITUZIONE PROMULGATA IL 7 ZKLHKCHK IMi (11 dicembre 1876). Art. 1. — 1/Impero Ottomano comprende le regioni e possedimenti attuali. e le provincia privilegiato. Forma un tutto indivisibile dal quale per nessun motivo non può esserne staccata una parte. Art. 2. — Costantinopoli è la capitale dell’impero Ottomano. Questa città non ha speciali privilegi od immunità. Art. 3. — La Sovranità ottomana che riunisce nella persona del Sovrano, il C'alitTato supremo del l'islamismo, appartiene al maggiore di età dei Principi della Dinastia di Osman conformemente alle regole stabilite ab antiquo. Art. 4. — Sua Maestà il Sultano è, come Califfo Supremo, il protettore della religione mussulmana. fi il Sovrano e il Padiscià di tutti gli Ottomani. Art. 5. — Sua Maestà il Sultano è irresponsabile : la sua persona è sacra. Art. &. — La libertà dei membri della Dinastia Imperiale Ottomana, i loro beni personali, mobili ed immobili, la loro lista civile durante tutta la loro vita, sono p«isti sotto la garanzia di tutti. Art. 7. — Sua Maestà il Sultano conta nel novero dei suoi diritti sovrani le prerogative seguenti : Nomina c revoca i ministri, e conferisce i gradi, k* funzioni e le insegne dei suoi Ordini; dà l’investitura ai capi delle prjvincie privilegiale nelle forme determinate dai privilegi che loro sono stati concessi; fa battere la moneta; il suo nome è pronunciato nelle moschee durante la pubblica preghiera; conclude i Trattati con le Potenze; dichiara la guerra ; conclude la pace; comanda le armate di terra e di mare; ordina i movimenti militari; fa eseguire le disposizioni del Clienti (la leggo sacra) e delle leggi, fa i regolamenti della pubblica ammiiiM*razione; condona o commuta le pene pronunziate dai tribunali militari; convoca o proroga ( Assemblea generale; scioglie, se Io giudica opportuno, la Camera dei deputati, salvo a far procedere alla elezione di nuovi deputati.