406 La costituzione noseere, la domanda contenente il reclamo è rimessa al presidente, che la rimette, in tre giorni, all’ufficio incaricato, in virtù di un regolamento interno, di esaminare il reclamo c di decidere se si deve sottometterlo alle deliberazioni della Camera. La decisione dell'ufficio è presa a maggioranza di voti. do|K» che ha avuto le informazioni necessarie e che il Ministro in causa ha dato le sue spiegazioni. Se l'ufficio è d'avviso di sottomettere il reclamo o la lagnanza alla Camera, la relazione relativa a questa decisione è letta in seduta pubblica e la Camera, dopo aver sentito le spiegazioni del Ministro, chiamato ad assistere alla seduta, o del suo delegato, vota alla maggioranza assoluta di due terzi dei voti sulle conclusioni della relazione. Nel caso in cui le conclusioni sicno adottate, un indirizzo, domandando elio il Ministro sia messo in istato d'accusa d trasmesso al Gran Yizir che lo sottomette alla sanzione di Sua Maestà il Sultano, e il rinvio dinanzi all'Alta Corte ha luogo in virtù di un iradc imperiale. Art. 32. — Una legge speciale determinerà la procedura da seguire per giudicare i ministri. Aut. 33. —- Non esiste differenza alcuna fra i ministri e i privati in ciò che concerne i processi d’ordine privato, e che non riguardano le loro funzioni. I procedimenti di questo genere sono deferiti ai tribunali ordinari. A ut. 34. — 11 ministro, messo in stato d’accusa dalla Camera e dal-l’Alta Corte, è sospeso dalle sue funzioni fino a che non sia prosciolto dall’accusa alla quale è stato fatto seguo. Art. 35. — In caso di rigetto, con un voto motivato dalla Camera del deputati, di un progetto di legge, sulla cui adozione il Ministro crede di dover insistere. Sua Maestà il Sultano ordina lo scioglimento della Camera stabilendo nel periodo di tempo prescritto dalla legge le nuove elezioni. \rt. 36. — Nel caso di necessità urgente, se l'Assemblea generale non è riunita, il Ministro può prendere disposizioni por premunire lo Stato contro un i>ericolo o per proteggere la pubblica sicurezza. Queste disposizioni sanzionate da un iratlé imperiale, hanno provvisoriamente forza di legge, se non contrarie alla Costituzione. Debliono essere sottoposte aH’Assemblea appena si è riunita. Art. 37. — Ogni ministro ha diritto di assistere alle sedute dol Sonato e della Camera, o di larvisi rappresentare da un funzionario su-periore del suo dicastero. Ila ugualmente il diritto di parlare prima di qualunque membro della Camera che abbia chiesta la imrola. Art. 38. — Quando in seguito a una deliberazione presa a maggioranza di voti, un Ministro è invitato a recarsi alla Camera dei deputati, per dare delle spiegazioni, è tenuto a rispondere alle domande che gli sono rivolte, sia presentandosi personalmente, .sia delegando un funzionario superiore del suo ministero. Ha tuttavia il diritto di rinviare la sua risposta, se lo giudica necessario. assumendo su di sè la responsabilità del rinvio.