414 I.A COSTITI 7.IONF Aut. 100. — Nessuna sposa all'infuori di quelle previste dal bilancio non può essere fatta coi fondi tirilo Stato senza ima legge. Art. 101. — In caso d’urgenza motivata da circostanze straordinarie, i ministri possono, dormito il periodo nel quale l’Assemblca non è riunita, creare, con irarìr imperiale, le risorso necessarie por una si>esa non prevista nel bilancio, a condizione di sottoporre un progetto di legge alla prima riunione dell'Assemblea che a cpiesto provvedimento si riferisca. Akt. 102. — Il bilancio or un armo, e non ha forza di legge che |mt l’anno al quale si riferisce. Tuttavia, e per circostanze eccezionali, se la Camera dei deputati è sciolta prima dell’approvazione del bilancio, i ministri possono i>er decisione presa in virtù di un ira ri fi imperiale, applicare il bilancio dell’anno precedente fino alla prossima sessione. L’applicazione provvisoria di questo bilancio non può però oltrepassare la durata di un anno. Art. 103. — La legge che regola definitivamente il bilancio (consuntivo) indica 1«' somme dello entrate realizzate o dei pagamenti effettuati nell’anno al quale si riferisce. La sua forma devo essere uguale a quella del bilancio (preventivo). Art. 104. — Il progetto di logge por il regolamento definitivo del bilancio deve essere sottoposto alla Camera dei deputati, al più tardi, nel termine di quattro anni, dalla fine di quello al quale si riferisce. Art. 105. — Sarà istituita una Corte dei Conti incaricata dell’esame dolio operazioni dei contabili delle finanze, come dei conti annuali compilati dai vari ministeri. Rimetterà ogni anno alla Camera dei deputati una relazione intorno al resultato delle sue indagini accompagnata dalle osservazioni che crederà necessarie. Alla fine di ogni trimestre, presenterà a Sua Maestà il Sultano, per l’intermediario del (iran Vizir, una relazione sulla situazione finanziaria. Art. 106. — La Corte dei Conti sarà composta di dodici membri, inamovibili, nominati con iradé imperiale. Non pot ranno essere revocati senza una proposta motivata che deve essere approvata dalla Camera dei deputati, a maggioranza di voti. Art. 10?. — Le condizioni e i titoli necessari per queste funzioni di membro della Corte dei Conti, i particolari sulle loro attribuzioni, le disposizioni applicabili in caso di dimissione, di sostituzione, di promozione o di collocamento a riposo, come l’organizzazione degli uffici saranno stabiliti con una legge speciale. DKLI.’AMMINISTR AZIONE PROVINCIALE. Art. 108. — L'amministrazione delle provincie avrà per baso il principio del decentra mento. I particolari di questa organizzazione saranno fissati per legge. Art. 109. — Una legge speciale regolerà sulle Itasi più larghe reiezione dei consigli amministrativi delle provincie (vilayet) dei distretti (sandjac) e «lei cantoni (nostri mandamenti) come quella del Consiglio generale, che si riunisce annualmente al capoluogo di ogni provincia.