APPENDICE 415 Art. 110. — Le attribuzioni del Consiglio generali* saranno fissalo dalla «tessa legge speciale e comprenderanno : La facoflà di delilxrare sulle questioni di pubblica utilità, conio le vie di comunicazione, l'organizzazione delle casse di credito agricolo, lo sviluppo dell'industria, del commercio e deU'agricoltura e la propaganda deU'istruzionc pubblica. Il diritto di reclamare alle, autorità competenti per ottenere riparazione dei fatti od atti commessi in contravvenzione delle leggi e dei regolaménti, sia nella ripartizione o nella esazione delle imposte o in qualsiasi altro modo. konfi (fondazioni pie) delle quali la destinazione è fissata dalle esplicite Art. 111. — Vi sarà ogni kasa un consiglio per ciascuna «Ielle differenti comunità. Questo Consiglio è incaricato di controllare : 1* l'amministrazione delle rendite degli immobili e dei fondi vacui (fondazioni pie) delle quali la destinazione è fissata dalle esplicite disposizioni dei fondatori, o dall'uso. 2* l'impiego dei fondi adibiti i>or disposizione testamentaria od atti di caritè o di beneficenza. 3° l'amministrazione del fondo degli orfani, conforme al regolamento speciale. Ogni Consiglio, sarà coni|M»sto di membri eletti dalla comunità die rappresenta .conforme ai regolamenti si>eci»li da stabilirsi. Questi Consigli dipenderanno dalle autorità locali e dai Consigli Generali delle provincie. Art. 112. — Gli affari municipali sono amministrati tanto a Costantinopoli che nelle provincie da Consigli municipali eletti. L'organizzazione dei Consigli municipali, le loco attribuzioni, e le modalità per la loro elezione, saranno stabilite da una legge speciale. DISPOSIZIONI diversi:. Art. 113. — In caso siano constatati fatti od indizi che possano far prevedere disordini in qualche parte del territorio dell'impero, il Governo Imperiale ha il diritto di proclamarvi lo stato d'assedio. Gli effetti dello stato d’assedio consistono nella sospensione temporanea delle leggi civili. Il modo di amministrare i paesi sottoposti al regime dello stato d assedio sarà regolato da una legge speciale. Sua Maestà il Sultano ha il potere esclusivo di espellere dal territorio dell'impero le persone che, in seguito a informazioni degne di fiducia, raccolte dalla polizia, sono riconosciute come pericolo»* |>er la sicurezza dello Stato. Art. 114. — L’istruzione primaria sarà obbligatoria per tutti gli Ottomani. I particolari per l'applicazione saranno stabiliti «la una legge speciale. Art. 113. — Nessuna delle disposizioni della Cogitazione può essere, sotto qualunque pretesto, sospesa o abbandonata. Art. 116. — In caso di necessità, regolarmente constatata, la Costi* tuzionc può essere modificata. Queste modificazioni nono subordinate alle seguenti condizioni :