404 La costituzione DHL DIRITTO FI'BULICO DEGLI OTTOMANI. Aio*. 8. — Tutti i sudditi dell’Impero sono indistintamente chiamati Ottomani, qualunque sia la loro religione. I,a qualità di ottomano si acquista o si perde, secondo i casi specificai i dalla legge. Art. 9. — Tutti gli Ottomani godono della libertà individuale, a condizione di non intralciare la libertà altrui. Akt. 10. — La libertà individuale è assolutamente inviolabile. Nessuno può, sotto alcun pretesto, subire una pena qualsiasi, altro che nei casi determinati dalla leggo e secondo le forine da essa prescritte. Akt. 11. — L’Islamismo è la religione dello Stato. Ma salvaguardando questo principio, lo Stato protegge il libero esercizio di tutti i culti riconosciuti nell’impero e mantiene i privilegi religiosi accordati alle diverse comunità a condizione che non sia turbato l’ordine pubblico e non sieno ofTesi i buoni costumi. Aut. 12. — La stampa è libera nei limiti tracciati dalla legge. Akt. 13. — Oli Ottomani hanno la facoltà di formare delle associazioni commerciali, industriali o agricole, nei limiti determinati dalle leggi e dai regolamenti. Art. 14. — lina o più persone appartenenti alla nazionalità ottomana, hanno il diritto di presentare (lolle petizioni alle autorità competenti per le infrazioni alle leggi od ai regolamenti, commesse sia con loro danno personale, sia con pregiudizio deH’intercsse pubblico, e potranno ugualmente inviare, sotto forma di reclamo, delle petizioni firmate all’Assemblea generale Ottomana, per lagnarsi della condotta dei funzionari o impiegati dello Stato. Art. 15. — L’insegnamento è libero. Ogni Ottomano può fare dei corsi pubblici o privati a patto di conformarsi alle leggi. Art. 16. — Tutte le scuole sono poste sotto la sorveglianza dello Stato. Sarà provveduto ai mezzi atti ad unificare e a regolarizzare l'insegnamento dato a tutti gli Ottomani : ma non potrà essere ostacolato l’insegnamento religioso delle diverse comunità. Art. 17. — Tutti gli Ottomani sono uguali dinanzi alla legge. Hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri verso il paese, senza pregiudizio di ciò che concerne la religione. Art. 18. — L’ammissione allo funzioni pubbliche ha per condizione la conoscenza della lingua turca, che è la lingua dello Stato. Art. 19. — Tutti gli Ottomani sono ammessi alle funzioni pubbliche, secondo le loro attitudini, il loro merito e la loro capacità. Art. 20. — La ripartizione delle imposte è stabilita, conformemente alle leggi e ai regolamenti speciali, in proporzione della fortuna di ogni contribuente. Art. 21. — La proprietà mobile e immobile, regolarmente stabilita è garantita.