di Paìolg V. 155 cono, con tutto che fiano giufti. Soto in particolare in q.difl. 22. q.3. art. 1. confiderando che l’interdetto èfìato trovato per confervare l’au? toritàEcclefiaftica , confeifa che ne fiegue il contrario, perche con ciò viene eftenuata. Oltre che al Popolo lì fa gran danno,’ed ingiuria : e che altre volte l’interdetto non durava più di ^.giorni ; e co.ichiudex che non fi dovrebbe mettere, fe non per urgentiffima caufa, echedurafle iolo tanto, che non s’intiepidiife la devozione del Popolo. Mà quanto più importa , i tempi prefenti, ne’ quali il nome di Catolico è riftretto in poche Provincie ; e quefto domi-' nio, e Città di Venezia fono ripiene di tante forti di Nazioni, ricercano, che gliEcclefiaftici dì quefto Stato confiderino li graviffimi pericoli, che porta il. divino fervizio, e la S. Fede; ed avendo perciò giufto timore, conchiudino di non eiTere tenuti à fervare un precetto umano d’interdetto, quantunque anco {offe