Ì contro Vene-zia» 103 elio Stato fotto pena di bando, di rigione perpetua, e della vendita e3 fondi à profitto del publico contro quegli, che violarebbero l’ordine. Un terzo delli 26. Marzo 1605, $0! quale il Doge ed il Senato, fondati Covra un’ altro' decreto del che per quanto dicono vietala fotto certe pene di lafciare ad Ecclefiafìici per Teftamento, ò donazione travivi, beni immobili in Venezia per opre pie ; nè d’impe-fciarte, od aglienarle fotco qualfiiìa-Kretefto ; fe non per un tempo determinato ( Il che non era ftato ben’ »ffervato fino à quel tempo ) non ■blamente anno rinnovato quello Beffo divieto, mà l’anno ftefo in tutele le Città 3 e terre dello Stato loro, dove Tanno fatto publicare da’ Rettori,ePodeftà, thè le governano,fot> (ale fteffe pene portate nel decre* :odel 1535. Oltre ciò noi abbiamo aputo che il Doge, ed il Senato inno fatto imprigionare Scipione saraceno Canonico di Vicenza, e Brandolino Valdemarino Gentil. ■