a^t Opin. à'm Teol. tefìà gli puoi’ effere , ò fminuita ,ò levata dal Cànone,che è un jus umano; fendo una regola commune trà Giuriconfulri, che nella concorreza di due diritti,il minor cede all’ alrrOi QttotieJciintjue concurrunt duojura,mi-WS cadere debetrnajori. Proposizione Sesta. Il Prencipe di Venez.ìa,come Signor U Legitimo, e Naturale del [ho Staio, dove non ha mai conosciuto altro fùpe-riore, che Dio per il temporale,non pec-sa in modo alcuno nel far leggi circa i beni Esclefiajlisi, che fono nelfuo Do-minio y pè nel gafligar' i Chierici per talpe enormi ; ni coll’ impedire che i beni fecolari. non paffino nelle loro mani; Attefo che ha tal potefià da Dio immediatamente, che ne è in poffeffione da tempo immemorabile, e che non fe ne è mai fogliato , nè per alcun privilegio soncejfo agli Sfclefiaftici,m per alcun Canone ricevuto i» fregtudicio dellt> fite ragioni. La ragione di cioè, perche chi non viola alcuna legge, non pecca, ancomeno chioflerva la leggero»