con Venezia. 9 ¡bollo^eflo Ambafciatoredi due de-1605. ¿reti del Senato , uno dell’ anno 1603. che vietava di fabricar Chiefe fenza Tua licenza,e l’altto del 1605-fatto per impedire l’agaetmione de’ beni fecolari agli Ecclefiafìici, ilichiarandofi, che voleva che il Secato rivocafle quefti decreti fenza litigio y che trovarebbe altrimentc i mezi di farfi ubbidire. A’ che ag-gitigneva ch’egli era Papa per {bile-nere la giuridizione Ecdefiaftica 3 e che fi fiimarebbe fortunato di fpar-gere per quefto il fuo fangue.. E quantunque l’Ambafciatore gli rap-prefentaife, che il diritto di giudi- ■Ancirl* care gli Ecciefafìici in c ©fe fecolari, fra fondato fulla potenza naturale nerùu del Sovrano, e su l’ufo ilabilito , e 17^ jion contefiato da mille anni. Che la legge di nonaglienar’ i beni feco-l; ri agli Ecclefiailici non era fiata {blamente à Venezia , mà altre Si in moite altre Città dello Stalle che perle altre egli era giufio,, che fieguiffero l’efempio , e l’ufo Ideila Citù dominante. Oltre 5I1C