178 Tratt.dell’ Interdetta tmelìige eitam de veniali ; etiam Jì Papa credatmandatum ytftum, &• ta-menjkbdito conjlat illudili fe cantinere peccatum. Ltifteifa Dottrina porta Adriano VI. cpiol.z. art,3. E tal pro-pofizione fi conferma efficaciffima-mente per il cap. itiquiftioni de fent. ex comm.& c. li tt.de reflitm.inolia. Proposizione XIV. Quello, che avendo [aito l’efame del J>f cetto, non fi conofce atto à faperfi ri-fòlvere dii fe, fe quello fia. conforme fo contrario alla legge di Dio ; e fe dall' ubbidienza fia per nafeere fcandalo , è tenuto configliarficon per forte filmate di fetenza -, e buona cofcienza , e zelanti della riverenzadebitaalla.S.Sede A-fofiolica. Deve la buona cofcienza ne’ cali dubbi eleggere la parte ficura > dove non è pericolo alcuno di.falli-re, e cosìmoftra la ragione, e commandano Ji Sana. Mà quando i! dubbio è dì, tal natura, che da ambe le parti fi efpone à pericolo, fà bi-fogno all’ ora ufare ogni mezo pei cenofcerela verità.