Opin. d'un Teol. giudi :ar g’i Ecclefiaftici nelle caute criminali come fi vede evidentemente nella Coftituzione 83. di quell’ Imperadore. E non s’inferifce da quelle parole di Coftantino il Grande dette à favore degli Eccle-fiaftici, come riferifce Graziano in cap.futuram 12. q. 1. V'os à nomine ju-dicari pctejìU quia Àd Dei judicimn refervatnìni, che fiano gli Ecclefia-fìici efenti dilla giuridizione del Prencipe fecolare ; maffime che quell’ Imperadore non parlò cosi, che per moftrar’ il rifpetto, ch’egli portava alla Chiefa ; e l'affetto, che aveva per gli Ecclefiaflici, mà non già che credeffe quanto diceva ; at-cefo che fe le fue parole foffero vere, non potrebbero gli Ecclefiafticieffe-re ned anche giudicati da’ loro Vef-covi,già che dice adDeijudicium re-fervarnini. Tocca à Dio à giudicarvi. 11 che farebbe un grand’errore. Tutti gli Ecclefiaflici dunque, e fe-colari fono foggetti de ]ure divino al Prencipe temporale. Omnis anima potejìatihm fublimioribns fetbdi-