di Paolo V. 183 PAG PO SII IONE XV. Quando il Papa per fare ubbidire d‘ funi commandawenti mgiufti, e nulli,. è perche eccedino l'autorità, datagli da Crijìo y ò perche fino contro la legge.» Divina, fulmina feritenz.a, ù cenfura di fcommunica, ò d'interdetto ; quella contiene errore intolerabile, ed è ingiu-fta, e nulla, e non. fi deve ricevere, ned ubbidire, nè ftimare; fa/va la riverenza debita alla Sede Apoftolica. Perche chi non contraviene à precetto alcuno legitimonon pecca;, e chi non pecca mortalmente, anzi anco con contumacia, non puoi’ elfcre fcommunicato : attefo che CriftoN. S. iilituendo la fcommur nica Matth. 18. propone ,fi pece avene in te fi-a/er tutti,¿cc. e S. Paolo ce ne dà l’efempio al 5. della 1. a’ Gor., Sili, quifrater nominai tir c si fornicar tor, aut avarm , aut idolis jerviens, aut rnaledicHS, aut ebriofits, aut rapax, cura ejufenodi, neccibu.m fumere. Ned ammette la fcommunica » che ad in-teritum carnis ut fpiritM falvits ftt. Ma le opere della carne k numera al.5..