di Paolo V. 1S1 rìtute tbiflus, fecerit aliquid excufa-tur, etiam fi forti id non ejfet ali) contro, ufuin tenerent. Allegando anche molti Dottori, ed aggiugne. Quod etiam ad excufationem & violatone cenfuranm pracedere Jpeciatitn fatts fateatar Ioh.And.Domwicus,&c. Si conchiude jdalle cofe indette», che il Serenir.Prencipe, eRepublica di Venezia, per ogni debito hà efa-minatodue precetti fattile dal Papa fotto li lo.Decetfibre, uno di rivocare lefue leggi, nelle quali hà proibito di edificar chii fe nel fuo Stato, e le alienazioni de’ beni Laici in Ecclefiafiici fenza licenza; e l’altro di rimettere al Nuncio della S. S. due perfone Ecclefiaftiche carcerate perenormiffimi delitti : ed avendo trovato li fudetti precetti non folo eifere fopra cofe, alle quali l’autorità del Papa non fi eftende : mà ancora contrarj alla legge di Dio, hà giudicato non dovergli ubbidire, ed hà rifpofto alla S.S. con quella riverenza maggiore, che fi conveniva. Siegue anco, che li Prelati di quo