Di Venez< a 45 ne, e d’ammenda. MI per gli affari-criminale le follicitazioni fono per meile, purché non fia vna materia di ftato. La raggione de’ Veneziani c, che negli affati civili fi farebbero irs-giuftizie continue ie vi foiTe la libertà di priegar’i Giudici; in vece che negli affari criminali c duoppo lafciar vperte tutte le porte alla di feia degli Accufati, ed alla compaifionc de’ loro amici. Così per può chi che ie ne abbino à Venezia de’ buoni, è a~ gevole di trarlo da pena. XV Ponno i Nobili eiercitare la pro-feflìone d'Auvocato fenza derogare. E fono ico anni che tutti, gli Auvq-cati erano Nobili Veneti » e fi crea-tano dal Gian Confeglio fin’ al numero de *4. Ed all’ora avevano tutti vna penzione dal publico,, fendochc era loro vietato di pigliare prefenti, nc danaro, afinche queft profeffione Nobile non fofle punto contaminata con vn commercio vile, e chc fofle loro interelTc di far decidere le liti con prontezza. Ma tutto ciò non c più in cefo fendo vi puochi Nobili, chs