Di Venezia p di bilanciane!: le deliberationi, co-mezo de’Nobili, clic, come Eccle-iìaftici dipenderebbero] da eilo, c ne ipcrabero ricompenfe. La legge efcInde ancora i ^Nobili, che \ anno vn fratello, vn Zio, od vn Nipote Cardinale, da tutte le deliberationi, che il fanno circa gli Eccleiìaftici, ed interdice parimente Centrata nel fant* VfBcio à tutti quegli, che afpiranò, ò chiedono il Cardinalato, ò quach’ altra dignità à Roma, di paura che il loro intereiTc non li facellè compiacere à quefta corte per ottenerne le loro domande. II. Non è permeilo a’ Nobili d’e-fercitare kil traffico, di paura che gfi affari publici non iìano ritardati da’ particulari. Oltre che ciò non Raccorda colla Masftà del Goucrno, che c la ragione per la qucle il commercio era vietato a’ fonatoti a Romani. §)ut/lirt III. Tutti li Nobili fono foggetti omnì> alle leggi dell’ età, e non ve ne é, ne tr,bm m j \ * 1 •/* • f CiCCOYUS m en vno, à cui non biiogm alpettare ^¡j-m ^ g!i anni, e commendar il fuo corfo dalle cariche piccole, e com’ eglino B 4