Catalogo illustrato. 38. - L’Ufficio di Segreteria pubblica il catalogo ufficiale illustrato della Mostra. 39. - Il consenso degli autori, per le riproduzioni delle rispettive opere deve essere esplicitamente dato nella scheda di notificazione. 40. - A norma della legge sui diritti d’autore, 18 settembre 1882, n. 1012 testo unico, e delle sentenze 15 dicembre 1897 della Corte d’Ap* pello di Venezia, e 22 marzo 1898 della Corte di Cassazione di Roma, in Causa R... G..., ed altri, è vietata qualsiasi riproduzione o contraffazione del catalogo. Riproduzioni grafiche. 41. - La Segreteria può accordare, a una o più ditte, facoltà di ven» dita, nell’ interno del Palazzo dell’ Esposizione, delle riproduzioni foto» meccaniche delle opere, quando non vi sia dichiarazione in contrario da parte dagli autori o dai loro aventi-causa. Proroga eventuale. 42. - Se la chiusura dell’Esposizione viene prorogata, questo rego» lamento è valido anche durante il periodo della proroga. Comunicazioni. 43. - Tutte le comunicazioni devono essere dirette all* Ufficio di Segreteria dell’ Esposizione (Palazzo Ducale). Il Podestà di Venezia Presidente deW Esposizione PIETRO ORSI Il Segretario generale ANTONIO MARAINI Il Direttore amministratioo ROMOLO BAZZONI Venezia, Maggio 1929.