15. - La Giurìa sí compone di quattro membri, nominati dal Presidente, ai quali si unisce il Segretario generale dell’Esposizione. 16. - Il verdetto della Giurìa è inappellabile. Notificazione. 17. - Le opere devono essere notificate non più tardi del i.° Gennaio 1930, mediante le schede distribuite dall’ufficio di Segreteria, in doppio esemplare. 18. All* atto della notificazione, gli artisti non invitati devono pa« gare all* Ufficio di Segreteria una tassa di lire venti. Senza questo paga* mento la notificazione non è valida. 19. - La firma apposta alla scheda significa adesione esplicita al regolamento. 20. - Chi desidera modificare la scheda di notificazione delle proprie opere deve dichiararlo, per iscritto, alla Segreteria, almeno un mese prima dell’ apertura dell’ Esposizione. Trasporto e imballaggio. 21. ^ Le spese d’imballaggio e trasporto sono di regola a carico dell’artista per l’andata e il ritorno. L’Esposizione sostiene le spese di trasporto sulle ferrovie italiane dello Stato, e quelle di disimballaggio e rimballaggio delle opere invitate ; sostiene pure le spese di rimballaggio e trasporto di ritorno, sulle ferrovie stesse, di quelle opere che saranno state accettate dalla Giurìa. 22. - È fatto obbligo agli espositori d’imballare con ogni diligenza le opere in robuste casse di legno; ed assicurare, per mezzo di viti e non di chiodi, i coperchi delle casse e i quadri in esse contenuti ; d’in» corniciare decorosamente le pitture, di mettere sotto vetro gli acquerelli, l pastelli, le stampe e le miniature ; di non inviare gessi, salvo che per opere di notevole mole. Tempo utile per l’invio. 23. Le opere da sottoporre all’ esame della Giurìa devono perve« nire al palazzo dell’Esposizione (Giardini Pubblici) non prima del 30 gennaio e non più tardi del 1.° marzo 1930, quelle degli invitati non più tardi del 25 marzo. Collocamento e responsabilità. 24. - Il collocamento delle opere nella sezione italiana è affidato al Segretario generale. Per le Mostre speciali e per i padiglioni stranieri provvederanno i relativi Commissari. 25. Le opere di scultura possono anche essere collocate nel parco dell’ Esposizione allorché lo richieda la loro mole e lo consenta il loro carattere. 26. - Durante i lavori di disimballaggio e di collocamento, è rigoro« sámente vietato agli estranei l’accesso al palazzo dell’Esposizione. 8