Art. 3. Lo stesso artista non potrà concorrere a più di due premi. Art. 4. L’ ammissione delle opere avverrà in conformità del Regolamento generale dell’ Esposizione cioè i a) mediante scelta del Segratario Generale per gli artisti invitati all* opera ; b) mediante scelta della Giuria per i non invitati. Le opere così ammesse verranno possibilmente raggruppate per soggetto ed esposte in sale o gruppi distinti. I premi verranno assegnati nel corso della Esposizione da una Commissione nominata dalla Presidenza della Biennale. Art. 7. Le opere - ad eccezione di quella vincente il premio [7] - reste» ranno di proprietà dei rispettivi autori. S. E. AUGUSTO TURATI - S. E. GIUSEPPE BOTTAI - On. GIÀ» COMO DI GIACOMO - On. CIPRIANO EFISIO OPPO - Dott. RO» BERTO FORGES DAVANZATI - UGO OJETTI - MARGHERITA G. SARFATTI. Art. 5. Art. 6. La Commissione It Presidente ETTORE ZORZI Commissario Straordinario del Comune di Venezia It Direttore amministratioo ROMOLO BAZZONI Il Segretario generale ANTONIO MARAINI Venezia, Agosto 1929.