X *3S X li medesimi debbano nelle Vendite al minuto inalterabilmente osservare li Calamieri stessi tanto nel peso, che nelli prezzi, sotto le pene, che sono dalle Leggi Generali, o Particolari delli rispettivi Calamieri severamente cominate, le quali sopra le Istanze di chi ricorresse, e provasse il defraudo, saranno irremissibilmente levate, e sarà proceduto altresì contro li Refrattari nella forma più rigorosa. Sarà lecito a chiunque di portare l’accusa contro li Defraudatori alla Deputazione di Polizia, la quale invigilerà costantemente , ed incessantemente colle solite stabilite visite, e con ogni mezzo opportuno a scoprire gli arbitrj, ed a punirli. Li Venditori di Generi soggetti a Calamiere dovranno sempre nelle loro Botteghe tener esposta la Tabella del Calamiere a Pubblica ‘vista, ed a lume de’ Compratori, e parimenti il presente Proclama, che sarà stridatoal-li Luoghi soliti di San Marco, e Rialto * e diffuso per la Città. Data li 3. Febbraro 1798. ( Cav. Delfino Presid. Francesco Co: Rizzo Segr-