X *3* X Castelli, e Ville di questo Territorio, come pure ogni privata adunanza di un tal Bestiame , ad oggetto di Cambio, Vendita, od altro traffico, non dovendo sotto alcun immaginabile pretesto esser fatta alcuna commescolanza di detti Animali, ma sino ad ulteriori provvidenze debbano star divisi d^ qualunque unione : in pena al caso di trasgressione della confiscazione de’ medesimi, oltre alle più severe afflittive . Secondo . Rendendosi però necessaria la macellazione degli Ànimaii Bovini, ed essendo soliti li Beccaj di farne acquisto tanto in questa, quanto in altre Provincie, e ritrovandosi necessaria una sicura provvidenza, che sia bastante a garantire li riguardi di una sì gelosa materia, restano espressa-mente incaricati, che non possano introdurli in questa Città , e suo Territoriq se non saranno scortati dalle Fedi ? che comprovino la loro derivazione, e la respettiva loro salute , da consegnarsi a questa Deputazione per quelli, che riraanesserp in questa Città, e gli altri poi, che passassero nel Territorio doveranno produrle alli respettivi Deputati di Sanità 3 ed al caso non vi fossero, alli Governatori ; in pena della confiscazione degli Animali 7 caso che fossero ritrovati mancanti della Fede commessa, ed altre maggiori afflittive . Terzo. Importando sommamente nelle pre-