)( *4° )( alcun aggravio, e nel tempo medesimo perchè sieno prevenute le contrafazioni, e castigati i violatori delle Leggi. Riguardo finalmente ai resti d’Imposizioni ' Fondiali, si eccitano tutti i Debitori a concorrere ad estinguere le proprie partite, riconfermandosi in questo proposito le precedenti disposizioni del Governo, che ordinano la intromissione, e vendita de5Beni degli ostinati debitori. Padova li 24. Gennaro 1798. G. B. Malmignati Presid. Andrea Bontempi Seg. Geu. T&ÀS-