Di Venezia Ì44 parti contraenti, c per confequenza di non potei’ eilèr mutato, che'd’vn accordo commune. Così, lendo i’In-quiiìzione inabilita à Venezia con vn contratto, non vi deu’ eiler ricevuta alcuna nuova Legge, che le due parti non lìano d’accordo, do-jl vendoil l’acceiÌorio regolati] fui prio*» I cipaie. Quinci c che le bolle, c decreti delia Corte Romana fatti dop-po tal contratto, non anno punto vbbligata la Republica. Ii Come la Corte Romana fà degli ordijii fecondo le fue vifte. c fupi dilegui particolari non è giufto, che la Republica ricevi quefti nuoui decreti . fenz’ efaminare prima , le covengono a’ Cuoi affari. Ciafcun Ptcncipc CO-noice i biiegni dello Stato Cu 0, ed i Pipi non fi turano degl’ intereflì de’ Prencipi Secolari. Tocca dunque ì quefti à badate, che non s'introdu-chino nuovità pericolofe negli Stati loro per mezo di queft' ordini papali. Imperciocha qiumo vien alleeaco da Papi, di ricorrere ad elfi, le nc i atriaa qualche dilcsd ue, e che vi Voi. [{. G