' ijj La Storta Del Governo j in fe il confenfo delle parti, che àn-‘no tratrato afíleme > non puoi’ efler rivocaro da vno de’ contrattanti, fen-doui contradizzione , che una cofa conchiufa tra due Prencipi fottoub-bligazioni reciproche ; refli niente di meno alla difpofìzione d’un folo. Qiiefti Affittenti non preftano punto il giuramento di fedeltà trà le mini degl’ Inquiiìtori, ftando che non fino ponto Vfiìciali deU’Incjui-fìzione, e non vi fono chiamati dagli Ecclefìaftici, anzi al contrario vi fono dal Prencipe per offa vare gli anda-méri DrglJnquifiro(i,ed informare di poi il Senato di quanto fi c pafTato fecondo il giuramento, che fanno di non celare cofa alcuna al Prencipe? e di non far niente fìnza fuo ordine. Ed c d’onde fembra Eccleiìaftica, e fecolare l’Inquifìzione di Venezia Imperciò che dove è femplicemente Ecclefìaft/ca tutti li Secolari, che vi intervengono, giurano di ferbar’il fegreto. e la fedeltà agli Inquifkori Oltre ciò gli affiftenti anno potere di iòlpcudae le deliberazioni de ■ hK