Di Venezia 148 glianze al Magiftrato delle beftem-mia , che non manca di farne una punizione fevera fecondo l’ulo antico delta Chiela, dove gli Ecclefia-ilici non fi mifchiavano, che di giudicare, fé l’opinione di quegli, che venivano acculati d’Erefia, tra contraria alla fede, denunciandogli, c-abbandonandoli poi al giudice Sec-colare, fé ne erano convinti. Il che fi è praticato nella Chiefa fotto l’impero Romano fino alla fun divisone fait» l’anno 800 , e nell’ Impero ¿’Oriente fin’ al fine. ir. L’Inquifizione non giudica punto i Greci pei le ragioni iìrgnenti. 1. Perche non c ragionevole, che i Miniftri della Corte Romana fiano giudici de’ Greci nella loro ca»a propria, chiedendo quelli l’oilervz’one-de’ Canoni, i quali soppongn^o ciaf' cuna nazióne a’ fuo; piOj. i relati; Ed 1 Romani preundoiio di ioura-ftare a’ Canoni, ed elici’ in diritto di mutare le Coftituzicni, ed oidi' •si de Padri, e de’ Concigli. 11 che lìà cagionato hi divifionc , e la le* G } ^