*57 La Storta Del Govìrno di tal’editto à (ei capi, a’ quali l’InqU’’-fitotc non vii puoraggingnere vn zero. Il primo c contro quegli, chc fono Eretici, ò che conofccndonc alcuni non lo denunciano. il 2. contro quegli, che tengono conferenze, ò ragunanze in picgiu-dicio della vera Relig one. Il j. contro quegli, che celebrano la meda, e confeilano i Penitenti efFer Preti. IH 4- contro i Bcftemmiatori, chc danno qualche folpetto della loro fede. Il j. contro quegli, che impediscono, ed intoibidano a’ Vfficio dell* Inquiiìzione, che ne offendono i Mi-niftii, e che minacciano, e trattono male i denunciatori, ed i teftimoni per calila dell’ Vfficio, ed in odio delle perfone, chc lo eferdtano. Im-perciòche fé è per vn’ altra r gione, quello, che hà fatto ingiuria ad vn’ Vdìciale dell' Inquiiìzione, deu’ eflcr giudicato dal Magiilrato ordinario. Ahrimente ciò iarebbe vn’ abulo or-tibile, col quale gli Ecclcfiaftici fi