Di Venezi a ij6 Mà quando efcreita ia Tua carica , non pub ne per l’uno , ne per l’altro e iter foggetco alla Ccnfura drgl’ lnquifitori , perche allora hà l’autorità publica/ e per conleguenza non c tenuto che al Ptencipe. Ch: fé il Magift.ato dalfe qualche impedimento all’ Inquifizìone, od in riputarle per efempio di rimetterle yn‘vamp, ch'ella aurrbbe citato in giudicio per reo, ò pei tiflimonio.. Ella in tal cafo non deve fervali di monitorio, ned in limile altro cafo, ma fare folamente ia tua cfortazio-ile' al Magillrato, od al Prcncipe co! mezo degli Affittenti. E per che gl’ Inquilltori anno tentato ibvence d’iufetire nuovi ordini lieli’Editto della giuftizia, che iòno alFueti di pujblicare alla loro entrata , avendone fino alcuno-reiterata la publicazionc fino à cinque, o fei fiate, à fine d inferirvi coni mandi, e divieti fecondo le occalìoni, che ftimatio dover' ettet loro favorevoli: La Rtpubiica hà limitato laviamen-tc la forma> ed il te norc ordinario