Di Venezia ìj4 nc non iià l’Inquiiiziene pene proporzionate alla grandezza dell’ofte-fa, poiché le pene, ch’eflà imponc-fono ipirituali , e che non ellendo temute , quegli, clic giurano, e gli* Empiii cadono lovente negli fteflì eccelli. Di maniera che c neceiTario aflolutamenre per lo fervizio di Dio» e del publico, che il Magiftrato Secolare fia Giudice nelle c.ufedital fpecie, acciò che ritenga ogni uno nel dovere col timore delle pene corporali. Per le fteile rxgioni gli ftrrgoni, ¿'limili non fono giudicati à Venezia dairinquifizione , che s'informa per tanto degl’indizi d'Erefia, quando ve ne fono pei qualche abuiò fatto de’ Sacramenti. V. il Senato non permette che l’Jnquiiizione giudichi gli Viuraii, j Doganieri, i liettoglieri, Olii, nè macellari che vendono carne in tòpo di Quarefima, iendo i Magiftraii sufficienti per gaftigare tai perfone, quando gli Ecclclialtici fen’ dolgono coiui^lfij c non ellendovi djluoye G 6