Di Venezia «Í* (labilkcbber© in poco un diritto di pigliar cognizione» ed ingerirli in o-gni force d'offefa , e renderebbero tutte le caute Eccleiìaftiche. Per que-ito ii Senato fi è fervito prudentemente di queita reftrizzione, Per o-pere ipettanti ad etto Vfficio. il 6 è contro quegli, che tengono, Il impano, ò fanno (lampare libri degli Eretici, dove (ì tratta della Religione E Tocca agli Affilienti d'impedire che gl’inquiiìtori non paffino più avanti. Vi è un belliifio Editto del Con-ieglio de’ Dicci fatto l’anno 1568 , per il quale la confilcazione de beni de’ condannili per Erefia, deve andare a’ legicimi Eredi, con condizione di non farne alcuna parte a’ condannati. Di maniera che gli Ec-clefialtici non faptebbero trarre vtilitì dalle fpoglie di quegli, che anno giudicato, (limando la Signoria di Venezia eiierc vna fpccie di crudeltà di fruftrare perfone, che vivono da buoni Catolici della fucceflìone de’ loto patemi, che iòne» mfarid'tUc-