CODICE PENALE MILITARE AUSTRIACO PER l’intelligenza degli avvenimenti che si descriveranno è duopo accennare a due cose importanti che riguardano le disposizioni del Codice penale militare austriaco sulla legge marziale. 11 § 438 stabiliva che in caso di una rivolta, oppure di ammutinamento di truppe, il Comando militare competente doveva deferire al Tribunale marziale, entro 48 ore dalla fine del moto, i presunti capi od i colpevoli più fortemente indiziati. Inoltre il dibattimento, la sentenza e l’eventuale esecuzione dei colpevoli dovevano avvenire entro 72 ore. Scaduto questo termine il Tribunale marziale non era più competente a giudicare e subentrava di diritto il normale Tribunale di guerra. In secondo luogo a difendere gli imputati, erano ammessi non solo ufficiali, ma anche avvocati civili che possedessero certi requisiti legali speciali, per i quali simili difese assumevano l’aspetto di un diritto privilegiato. Il Comando supremo delegò al comandante della